1- COLLOQUIO, RICEZIONE DICHIARAZIONI E ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DALLE PERSONE IN GRADO DI RIFERIRE CIRCOSTANZE UTILI AI FINI DELL’ATTIVITA’ INVESTIGATIVA(artt. 391 bis e ter c.p.p.)
Il difensore, i suoi sostituti, gli investigatori privati autorizzati e i consulenti tecnici nominati possono, ciascuno secondo specifiche modalità, conferire con le persone informate sui fatti al fine di raccogliere elementi utili per le indagini.
In particolare, il difensoreed i suoi sostitutipotranno conferire con il futuro testimone secondo tre modalità:
- Colloquio non documentato:si tratta di una semplice dialogo orale con la persona informata sui fatti del quale però non resterà alcuna traccia e, pertanto, non sarà spendibile processualmente.
- Ricezione di dichiarazione scritta:in questo caso sarà il futuro testimone a redigere, di suo pugno, una dichiarazione sottoscritta che consegnerà al difensore. Quest’ultimo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 391 ter comma 1 c.p.p., dovrà redigere una relazione alla quale allegherà la dichiarazione ricevuta, nella quale saranno contenuti: le sue generalità e quelle del dichiarante; la data e l’ora della dichiarazione; l’attestazione di aver dato al futuro testimone gli avvertimenti previsti dalla legge; i fatti sui quali verte la dichiarazione; l’autenticazione della firma del dichiarante.
- Assunzione di informazioni: a norma del secondo comma dell’art. 391 ter c.p.p. al difensore è consentito di documentare le informazioni ricevute dalla persona informata sui fatti medianteverbalizzazione, esattamente come è consentito agli agenti di Polizia Giudiziaria.
Al futuro testimone verranno quindi poste delle domande alle quali fornire risposte ed entrambe saranno riportate fedelmente nel verbale.
Ai fini della validità del verbale è necessario che il difensore e i suoi sostituti – ai quali è concesso si avvalersi di persona di fiducia per la stipula del verbale stesso – informino la persona sentita di una serie di circostanze, chiamate avvertimenti. Nello specifico dovranno avvertirlo:
- della propria qualità e dello scopo del colloquio;
- se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
- dell’obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
- della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
- del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
- delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
È importante evidenziare che il difensore e i suoi sostituti sono tenuti all’obbligo di fedeltà nella verbalizzazione ed all’obbligo di documentazione delle dichiarazioni in forma integrale. Ciò significa che nel verbale devono essere riportate fedelmente tutte le circostanze che emergono nel corso del colloquio col futuro testimone. Il difensore che verbalizza le informazioni raccolte nell’esercizio delle attività di investigazione compie un atto pubblico, e pertanto, nel caso in cui verbalizzi il falso o verbalizzi in modo infedele, commetterà il reato di falso ideologico ex art. 479 c.p. così come stabilito dalle Sezioni Unite penali con la sentenza 28 settembre 2006, n. 32009. Anche all’investigatore privato autorizzato e ai consulenti tecnicinominati dal difensore è consentito conferire con le persone informate sui fatti ma, a differenza del difensore e dei suoi sostituti, tale facoltà è concessa solo nella forma del colloquio non documentato. La facoltà per il difensore ed i soggetti della difesa di conferire con le persone che possono riferire circostanze utili ai fini dell’indagine difensiva incontra un solo limite, rappresentato dall’art. 391 quinquies c.p.p. Tale norma conferisce al Pubblico Ministero il potere di segretazionedegli atti di indagine. Infatti, laddove sussistano specifiche esigenze investigative, questi può vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto di indagine di cui sono a conoscenza, per un tempo non superiore a due mesi. Va detto che il difensore quando conferisce con le persone informate sui fatti non può in ogni caso porre loro domande su fatti e circostanze emerse nel corso della loro audizione dinanzi al Pubblico Ministero o alla Polizia Giudiziaria. Ma quando il Pubblico Ministero esercita il suo potere di segretazione, tale divieto si fa ancor più incisivo, stanti anche le responsabilità penali in cui incorrerebbe il futuro testimone. Pertanto, finché perdura il segreto, il difensore è tenuto ad astenersi dal conferire coi futuri testimoni ed è indubbio che una simile limitazioni comporti l’arresto o comunque il differimento di un’attività di indagine potenzialmente esperibile da parte della difesa.
2- RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 391 quater c.p.p.)
Al difensore è concessa la facoltà di richiedere alla Pubblica Amministrazione di prendere visione ed estrarre copia a sue spese, della documentazione in suo possesso. L’istanza va rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che stabilmente lo detiene. Si noti che il Codice Privacy consente l’esibizione dei documenti amministrativi e dei dati sensibili di terzi che possono essere resi accessibili, qualora vi sia l’esigenza di difendere un diritto in sede giudiziaria. In caso di rifiuto da parte della Pubblica Amministrazione, il difensore può rivolgersi al Pubblico Ministero chiedendo di procedere a sequestro della documentazione la cui acquisizione è stata negata. Se il Pubblico Ministero non ritiene di disporre il sequestro, deve trasmettere la richiesta del difensore al Giudice per le Indagini Preliminari affinché si pronunci sul punto.
3- IL SOPRALLUOGO – artt. 391 sexies c.p.p.
Al difensore e ai soggetti della difesa è consentito accedere ai luoghi ove il crimine o, più in generale, l’evento, si è verificato. Tale prerogativa è di fondamentale importanza perché permette al difensore di prendere visione immediatamente della scena in cui il fatto si è verificato e di cogliere qualsiasi particolare utile all’indagine. Il difensore può inoltre documentare, mediante la redazione di apposito verbale, lo stato dei luoghi e delle cose, procedendo ad una loro descrizione. Può eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici ed audiovisivi.
Il verbale, che può essere redatto sia dal difensore sia dai suoi ausiliari, deve essere una vera e proprio “fotografia” della scena che si mostra ai suoi occhi e per tale motivo deve contenere:
- la data ed il luogo dell’accesso;
- le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
- la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
- l’indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell’atto e sono allegati al medesimo.
Il verbale deve essere sottoscritto da tutte le persone intervenute.
Il sopralluogo è il momento investigativo più importante per l’intervento dei consulenti tecnici della difesa.
È sempre auspicabile che il difensore effettui il sopralluogo con i vari esperti in scienze forensi da questi nominati a seconda del caso da affrontare, operando in tal modo in un’ottica di squadra e di scambio multidisciplinare. È indubbio infatti che l’unione di diverse competenze nell’affrontare un caso giudiziario rappresenti la chiave per giungere alla verità e per aiutare il proprio assistito ad affrontare al meglio il procedimento penale, sia esso indagato, imputato o persona offesa. Infine, l’intervento di consulenti tecnici in fase di sopralluogo consentirà loro di avere immediata contezza dello stato dei luoghi onde esporre in maniera più compiuta i propri pareri, le proprie osservazioni, finalizzate alla redazione di una futura consulenza tecnica di parte che, ovviamente, sarà spendibile processualmente.
3.1 – SOPRALLUOGO E ATTI IRRIPETIBILI
Particolare attenzione deve essere posta quando in fase di sopralluogo si renda necessario compiere atti non ripetibili, vale a dire quelle attività che, per la loro natura o per particolari ragioni, non possono essere ripetute.
In tal caso il compimento dell’atto deve essere preceduto da un avviso al Pubblico Ministero senza ritardo, allo scopo di consentirgli di nominare un consulente tecnico che vi presenzi oppure di promuovere riserva di incidente probatorio. Nel caso in cui il difensore non avvisi il Pubblico Ministero e questi, di conseguenza, non partecipi all’atto, l’accertamento comunque compiuto dalla difesa sarà inutilizzabilein sede dibattimentale, salvo che non si riesca a dimostrare l’assoluta indifferibilità dello stesso.
4- IL SOPRALLUOGO IN LUOGHI PRIVATI O NON APERTI AL PUBBLICO: art. 391 septies c.p.p.
Può accadere che il difensore ed i suoi ausiliari abbiano necessità di prendere visione dello stato di luoghi privati o comunque non aperti al pubblico e ciò comporta maggiori limitazioni. Si noti infatti che i poteri e le facoltà concesse a difensore in ambito investigativo, pur essendo parificate a quelle del Pubblico Ministero, non prevedono la disponibilità in capo all’avvocato di poteri coercitivi, propri esclusivamente degli organi d’accusa. In tal caso, per procedere con l’accesso, occorre che il soggetto che ha la disponibilità del luogo, dia il proprio consenso. La persona è anche avvertita della sua facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia purché sia prontamente reperibile. Tale soggetto, nel momento in cui presenzi, assume la qualità di testimone ad atto del procedimentoe, pertanto, dovrà essere idoneo a presenziarvi a norma dell’art. 120 c.p.p. Ciò significa che non potrà essere un minore degli anni 14, un soggetto infermo di mente, in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, né persona sottoposta a misure di prevenzione o si sicurezza. Nel caso in cui manchi tale consenso, il difensore può proporre istanza al Giudice per le Indagini Preliminari chiedendo di essere autorizzato ad accedere. Il Giudice risponde con decreto motivato nel quale indica anche le concrete modalità di accesso. Purtroppo sussistono particolari limitazioni nel caso in cui il sopralluogo debba essere eseguito in un’abitazione o nelle sue pertinenze. Infatti questo è consentito al difensore solo se risulti necessario accertare le tracce e gli effetti materiali del reato.
5 – INDAGINI DIFENSIVE PREVENTIVE: art. 391 nonies c.p.p.
Prerogativa unica concessa al difensore è quella di poter svolgere attività di investigazione difensiva ancor prima che sia dato inizio a un procedimento penale. Infatti, dopo aver ricevuto apposito mandato, il difensore può svolgere indagini per l’eventualità che si instauri un procedimento penale.
Da un punto di vista pratico questo può significare due cose:
- il difensore può indagare in favore di un assistito che teme di aver commesso un fatto-reato attuando una determinata condotta, prima ancora che sia avvenuta l’iscrizione nel registro degli indagati;
- il difensore può investigare per valutare l’opportunità di presentare o meno denuncia-querela in favore di un cliente presunta vittima di reato.
Ovviamente in questa fase il difensore potrà compiere tutte le attività investigative che si rendano necessarie, ad esclusione di quegli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria. Nell’ambito dell’investigazione difensiva preventiva, il difensore potrà nominare un investigatore privato autorizzato o consulenti tecnici laddove ciò si renda necessario per finalità investigative. Tutti gli atti di indagine difensiva espletati andranno inseriti nel Fascicolo del Difensore disciplinato dall’art. 391 octiesc.p.p. La legge n. 397/2000 ha infatti introdotto nel codice di rito il terzo fascicolo processuale, che si va ad aggiungere a quello del Pubblico Ministero e a quello del Dibattimento.
PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI INDAGINE DIFENSIVA AL PUBBLICO MINISTERO E AL GIUDICE
Partiamo dal presupposto che, in un’ottica di collaborazione tra organi giurisdizionali e difensore, questi può in qualsiasi momento presentare al Pubblico Ministero e al Giudice le risultanze delle indagini difensive espletate, depositando il fascicolo del difensore.
Tuttavia, l’art. 391 octiesc.p.p. opera una distinzione con riguardo al deposito delle risultanze delle indagini difensive al Giudice, distinguendo due casi:
- quando il Giudice è chiamato ad adottare una decisione con l’intervento della parte privata: ciò accade quando, nella fase delle indagini preliminario dell’udienza preliminare il Giudice può essere aiutato nel decidere dagli elementi di prova portati dalla difesa. Pensiamo ad esempio al caso in cui il G.I.P. si debba pronunciare su una richiesta di archiviazione della notizia di reato a seguito di opposizione presentata dalla persona offesa;
- quando il Giudice è chiamato ad adottare una decisione senza l’intervento della parte privata: pensiamo al caso in cui il G.I.P. debba decidere su una richiesta di applicazione di misura cautelare inoltrata dal Pubblico Ministero all’insaputa dell’indagato. Se il difensore è a conoscenza della pendenza del procedimento penale in capo al proprio assistito, potrà agire preventivamente e depositare le risultanze delle indagini espletate a suo favore di fatto incidendo sulla sua decisione che, di per sé, non prevede alcun interpello della difesa.
In tali casi, il fascicolo del difensore viene conservato presso l’ufficio del G.I.P. con facoltà per il P.M. di prenderne visione ed estrarne copia, salvo che il difensore non ne abbia già depositata copia anche presso la sua segreteria. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, il fascicolo del difensore confluisce all’interno del Fascicolo del Pubblico Ministero.
UTILIZZAZIONE DEGLI ATTI DI INDAGINE DIFENSIVA NEL PROCESSO PENALE: art. 391 decies c.p.p.
Innanzitutto si deve rilevare che le indagini difensive risultano di grande utilità per il difensore stesso che viene posto di fatto nella condizione di raccogliere una serie di elementi utili che gli consentiranno di aiutare al meglio il proprio cliente, anche consigliandogli la miglior strategia attuabile nel caso concreto.
Da un punto di vista puramente processuale questi atti trovano ampia utilizzazione:
- le dichiarazioni raccolte mediante verbalizzazione dalle persone informate sui fatti potranno essere utilizzate in dibattimento per le contestazioni nell’esame testimoniale (art. 500 c.p.p.), delle stesse potrà essere data lettura in caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione (art. 512 c.p.p.) così come potrà darsi lettura delle dichiarazioni rese dal soggetto imputato al suo difensore nel caso in cui questi non presti il proprio consenso a rendere l’esame in dibattimento, esattamente come avviene per le dichiarazioni rese e verbalizzate dalla Polizia Giudiziaria o da Pubblico Ministero;
- i verbali redatti in fase di sopralluogo dal difensore e dai suoi collaboratori che contengano attività non ripetibili e che siano stati già presentati nel corso delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare, andranno a confluire direttamente nel fascicolo del dibattimento, formando così la base probatoria sulla quale il giudice sarà chiamato a pronunciarsi;
- le consulenze tecniche espletate nella fase delle indagini difensive entreranno invece in dibattimento e andranno a confluire nel relativo fascicolo, mediante l’esame testimoniale del consulente debitamente indicato nella lista testi redatta dal difensore.
Avv. Carlotta Cerquetti